giovedì 9 gennaio 2020

(In)competenza per territorio nelle cause relative alle obbligazioni nascenti dal fatto illecito.

L'art. 18 cpc (foro generale delle persone fisiche), c. 1, prevede:
Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.
L'art. 19 cpc (foro generale delle persone giuridiche e associazioni non riconosciute), c. 1:
Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. […] 
Nelle cause in materia di obbligazioni è anche competente (foro facoltativo, art. 20 cpc) il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o dev'essere eseguita: esiste dunque possibilità di scelta tra più giudici, tutti competenti (Mandrioli, Carratta, Corso di diritto processuale civile, XV ed., vol. I).

Ove il convenuto voglia eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito, ha l'onere di farlo, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (art. 38, c. 1, cpc); nei casi di competenza funzionale o competenza per territorio inderogabile individuati dall'art. 28 cpc, l'incompetenza è rilevabile anche d'ufficio, ma non oltre la prima udienza (art. 38, c. 3, cpc; Mandrioli, id., pp. 149 e 151).

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