La
Corte Costituzionale, sent. n. 189/2019, riunisce i giudizi proposti con varie
rimessioni, tutte aventi in comune argomenti inerenti l'art. 570 bis
c.p., introdotto dal d. lgs. 21/2018 in sostituzione degli artt. 12 sexies,
L. 898/70 e 3 L. 54/2006, contestualmente abrogati. La questione di legittimità
veniva sollevata:
-
dal Tribunale di Nocera Inferiore (per la parte della norma che non prevedeva
la tutela dei figli di genitori non coniugati);
-
dalla Corte d'appello di Milano (sia per i figli minori nati al di fuori del
matrimonio che per i figli maggiorenni nati fuori dal matrimonio e senza colpa
non economicamente autosufficienti -prova, quest'ultima, assai difficile, come
notato dai relatori);
-
dalla Corte d'appello di Trento (sempre con riguardo alla violazione degli
obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato);
-
dal Tribunale di Civitavecchia (per i figli nati fuori dal matrimonio).
Argomentavano
i giudici a quibus che la norma, così come formulata, aveva
comportato la parziale abolitio criminis dell'omesso versamento
dell'assegno periodico per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei
figli nati fuori dal matrimonio, in precedenza ricompresa, secondo
l'interpretazione della Cassazione, nell'abrogato art. 3, L. 54/06,
determinando la violazione degli artt. 3, 25, c.2, 30 e 76 Cost.
La
Corte effettuava anzitutto un breve excursus:
-
L'art. 570 c.p., c. 2, n. 2, originariamente prevedeva la pena della multa e
reclusione per chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età
minore, ovvero inabili al lavoro, ovvero agli ascendenti o al coniuge non
legalmente separato per sua colpa; la giurisprudenza, dopo aver applicato la
disposizione ai soli figli riconosciuti, a seguito dell'equiparazione dei figli
nati fuori dal matrimonio agli altri figli, è stata ritenuta operante anche per
essi (Cass. pen. 51215/14).
-
L'art. 12 sexies, L. 74/87, aggiunge l'applicabilità delle pene previste
dall'art. 570 al coniuge che, a seguito della cessazione degli effetti civili
del matrimonio, si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno stabilito
in sede giudiziale in favore dell'altro coniuge o dei figli, e viene
considerato dalla giurisprudenza applicabile anche al caso del mancato
versamento dell'assegno divorzile stabilito in favore dei figli maggiorenni non
inabili al lavoro ma non autosufficienti;
-
L'art. 3, L. 54/06 prevedeva che le disposizioni dell'art. 12-sexies
fossero applicabili alla violazione di obblighi di natura economica discendenti
dalla sentenza di separazione dei coniugi; l'art. 4 della medesima legge, che
le disposizioni in essa contenute si applicavano anche "ai procedimenti
relativi ai figli di genitori non coniugati", facendo ritenere alla
Cassazione che la sanzione penale dell'art. 3 potesse tutelare anche i figli
nati fuori dal matrimonio (tranne che in una sentenza: la n. 2666/17 Cass.
pen.).
I
rimettenti chiarivano perché non fosse a loro avviso possibile estendere la
portata dell'art. 570-bis c.p. all'omesso adempimento degli obblighi
economici nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio: la norma individua
solo il "coniuge" come soggetto attivo del reato ("Le pene
previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae
all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di
scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio
ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei
coniugi e di affidamento condiviso dei figli").
La
Corte Costituzionale rileva come l'art. 4 della L. 54/06 sia tuttora in vigore,
e come la Cassazione ritenga esso sia all'oggi riferibile al nuovo art. 570-bis
c.p., estendendosi dunque quest'ultimo anche ai figli nati fuori dal matrimonio
(56080/18; 55744/18 et similia). Il Giudice delle Leggi ritiene tale
interpretazione fondata e idonea a superare i dubbi di costituzionalità
avanzati, pur notando che l'operazione ermeneutica ad essa sottesa, per quanto
ineccepibile, non è certo di "solare evidenza" (si tratta di
applicare il combinato disposto dell'art. 4, c. 2, L. 54/2006 e l'art. 8, d.
lgs. 21/18, integrandole con l'art. 570-bis c.p.), in ciò contrastando
con lo scopo dichiarato dal Legislatore nella relazione governativa allo schema
di decreto legislativo recante "Disposizioni di attuazione del principio
di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1,
c. 85, l. q, L. 103/17", cioè quello di garantire una migliore conoscenza
dei precetti e delle sanzioni. Auspicava dunque una riformulazione, nel senso
indicato dalla Cassazione, dell'art. 570-bis c.p.
Testo della decisione da giurcost.org
Testo della decisione da giurcost.org
0 commenti:
Posta un commento