mercoledì 8 gennaio 2020

Scurato (intercettazioni con captatore informatico) - Cass. pen., sez. U., n. 26889/16.

L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico è consentita nei soli procedimenti per delitti di criminalità organizzata per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13 del D.L. n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione ed indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, in considerazione della forza intrusiva del mezzo usato, la qualificazione del fatto reato, ricompreso nella nozione di criminalità organizzata, deve risultare ancorata a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari, evidenziati nella motivazione del provvedimento di autorizzazione in modo rigoroso).


La relazione penale della Corte di Cassazione Giordano, n. 20161049 del 26 settembre 2016, evidenzia come, nella pronuncia in esame, l'intercettazione con captatore informatico sia considerata intercettazione ambientale (o «tra presenti», secondo la terminologia codicistica), con la conseguente applicazione dell'art. 266, c. 2, cpp («Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa»). Ne consegue:
  • che è necessario, all'interno del provvedimento che dispone l'intercettazione, precisarne il luogo, solo se la captazione avviene nei luoghi di cui all'art. 641 cp (abitazione o luogo di privata dimora);
  • per intercettazioni in luoghi diversi da quelli individuati dall'art. 614 cp, é sufficiente che il decreto autorizzativo indichi il destinatario della captazione e la tipologia dell'ambiente;
  • nei casi di cui all'art. 641 cp, che abbisognano dell'indicazione del luogo, è da escludersi in radice l'utilizzabilità del captatore informatico: infatti, per le sue caratteristiche, se il programma è inoculato in un dispositivo itinerante, ciò renderà impossibile prevedere il luogo di privata dimora nel quale le intercettazioni si svolgeranno.
Nei delitti di criminalità organizzata, tuttavia, può essere derogato il presupposto per lo svolgimento di intercettazioni a mezzo captatore informatico nei luoghi di privata dimora (la sussistenza del fondato motivo di cui all'art. 266, c. 2, cpp), come è possibile l'installazione di un captatore informatico in un dispositivo itinerante.

Si sottolinea anche questa massima, tratta dalla medesima sentenza:

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3 bis e 3 quater, cod. proc. pen. nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato. 

In sostanza, e secondo la relazione penale summenzionata, i delitti di criminalità organizzata non sono solo quelli di cui all' art. 51 c. 3 bis e quater cpp, ma tutte le attività criminose nelle quali più soggetti, per la commissione del reato, abbiano costituito un apposito apparato organizzativo.



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