venerdì 10 gennaio 2020

Occhionero (intercettazioni con captatore informatico) - Cass. pen. sez. V, n. 48370/17.

Sono legittime le intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche di cui all'art. 266 bis cpp effettuate mediante installazione di captatore informatico (c.d. trojan horse) all'interno di computer collocato in luogo di privata dimora.
Il secondo motivo di ricorso investiva l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telematiche mediante captatore informatico (c.d. trojan), utilizzabilità ritenuta nel provvedimento impugnato distorcendo, a detta dei ricorrenti, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nelle precedenti pronunce Virruso, Musumeci, Scurato. Sostenevano i ricorrenti che le Sezioni Unite Scurato avevano vietato, al di fuori dei procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, tutte le intercettazioni mediante strumento informatico effettuate in luogo di privata dimora (nella specie: captatore nel pc fisso dell'indagato collocato nella sua abitazione); contrariamente alla sentenza Virruso, che definiva in termini di prove atipiche siffatte captazioni, ritenevano le stesse non inquadrabili nell'ambito delle intercettazioni di flussi telematici ai sensi dell'art. 266 bis cpp (nei procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 266 cpp -quali quelli che comportano la pena dell'ergastolo, della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, i reati contro la p.a. per i quali è comminata la pena dell'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, reati in materia di armi e stupefacenti, atti persecutori eccetera- e a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi), in quanto i flussi telematici sarebbero propriamente dei dati in transito dal pc alla rete, mentre nel caso veniva realizzata la captazione in tempo reale di un flusso di dati intercorso su uno schermo o supporto, dando vita ad una perquisizione con sequestro della fotografia di un documento statico (screenshot), cioè di un flusso di dati e informazioni tra componenti dello stesso sistema informatico e non tra più sistemi.
La Corte di Cassazione precisa come la sentenza Scurato avesse consentito le intercettazioni di comunicazioni tra presenti con installazione del captatore informatico che segue i movimenti nello spazio dell'utilizzatore del dispositivo elettronico (come lo smartphone) limitatamente ai procedimenti in materia di criminalità organizzata, anche senza la preventiva individuazione dei luoghi e a prescindere dalla dimostrazione dell'attività criminosa in atto; a seguito della pronuncia, dunque, le intercettazioni tra presenti rimanevano possibili nei luoghi di privata dimora ove vi era fondato motivo di ritenere lo svolgimento dell'attività criminosa nonché per le intercettazioni telematiche ex art. 266 bis cpp diverse da quelle tra presenti in quanto aventi il duplice requisito di essere al contempo comunicative e tra presenti.
Inoltre, osserva la Corte, nel caso di specie la captazione era effettuata anche su un flusso di dati, come indicato nell'ordinanza, non potendo dunque trovare applicazione né la tesi dei ricorrenti né la distinzione, da questi richiamata, contenuta nella sentenza Virruso (n. 16556/09) tra flusso di comunicazioni (intercettazione ex art. 266 bis) e dati all'interno del pc (prova atipica); da ultimo, ricorda come in base alla Grassi e altri (n. 40903/16) l'acquisizione di dati presenti nell'hard disk e costituenti messaggi di posta elettronica conservati nella cartella in entrata/uscita è intercettazione.

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