giovedì 16 gennaio 2020

Assegnazione degli affari penali e principio del giudice naturale precostituito per legge (Cass. pen., sez. F., sent. n. 34244/10).

La Corte ritiene non fondate le censure di violazione delle regole in tema di precostituzione del giudice naturale in relazione ad un'asserita inosservanza delle disposizioni tabellari per l'assegnazione del procedimento al Giudice per le indagini preliminari.
Difatti, l'art. 33, c. 2, cpp, esclude l'attinenza alla capacità del giudice delle disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici, deve essere letta ed interpretata alla luce dei valori essenziali dell'ordinamento costituzionale: valori identificati nei principi di precostituzione del giudice per legge (art. 25, c. 1, Cost.) e terzietà e imparzialità del giudice (art. 111, c. 2, Cost.); deve ritenersi consolidato l'orientamento per cui, ai sensi dell'art. 33, c. 2, cpp, l'inosservanza delle norme di ordinamento giudiziario che disciplinano le tabelle degli uffici giudicanti (art. 7 bis ord. giud.) e i criteri per l'assegnazione degli affari penali (art. 7 ter ord. giud.) non dà luogo a questione di capacità del giudice e dunque a nullità assolute (artt. 178, lett. a e 179 cpp), tranne che nell'ipotesi di designazione arbitraria del giudice.

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